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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 24/02/2006 -------------- Numero: -- 216 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali. Necessità dell’intervento regionale nel procedimento di approvazione.
Massima:
- Dalla legge statale n. 47/85 si desume il principio generale secondo cui spetta alla regione il controllo su tutti i provvedimenti comunali in materia urbanistica, ad eccezione di quelli che, in quanto espressamente contemplati, debbono essere sottoposti a procedura semplificata di approvazione. Ne consegue che sono da ritenersi abrogate le norme regionali che si pongano in contrasto con tale principio, ivi compreso lart. 15 L.R. n. 47/78, nel testo novellato dallart. 11 L.R. n. 23/80, nella parte (commi 4° e 5°) in cui, in determinate ipotesi (non riconducibili, peraltro, a quelle delineate dagli artt. 24 e 25 L. n. 47/85), non prevede lintervento regionale nel procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali. (Cfr, nello stesso senso, C.d.S. 28 febbraio 1990 n. 131 e 22 novembre 2004 n. 7618).
Testo:
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