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Autorità:-- Corte d'appello
Data:-- 19/06/2015 -------------- Numero: -- 1160 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Angela de Meo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Angela de Meo
Premassima:
Distnze dei chioschi dalle costruzioni, in centro storico
Massima:
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La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate dei fabbricati che i Comuni devono osservare, ai sensi dell art. 9, punto n. 1, del d.m. 2/4/1968 n. 1444, nella formazione degli strumenti urbanistici, non riguarda il centro storico (zona “A”), dove pertanto i distacchi possono essere diversi e minori.
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Nellattuale contesto normativo non vi è più inderogabilità “assoluta”, perché la normativa regionale può derogare alle disposizioni in materia di limiti di distanza tra fabbricati dettate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69).
Testo:
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