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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 10/02/2015 -------------- Numero: -- 715 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Sergio De Felice ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giuseppe Severini
Premassima:
Spese per lesecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate
Massima:
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Gli atti con cui il Comune liquida unilateralmente i diritti di credito di cui si assume titolare per lintervento di demolizione di opere edili abusivamente realizzate, e ne intima il pagamento, non avendo natura provvedimentale, rilevano quali meri atti di esercizio di un diritto soggettivo (in tal senso CdS, IV, 25/1/2003, n.361), sicché i destinatari non hanno lonere di impugnarli dinanzi al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, qual è la materia edilizia ai sensi dellart. 133, c. 1, lett. f), Cod. proc. amm., rispettando il termine decadenziale previsto per il ricorso avverso i provvedimenti amministrativi.
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Lart. 29 d.P.R. 6/4/2001, n. 380 prevede che lautore dellabuso edilizio sia tenuto alle spese per lesecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dellabuso. Si può configurare la sussistenza di questo obbligo di legge non già per lo stretto intervento di effettiva demolizione, ma anche per precedenti interventi (nella specie: di appaltatori dellamministrazione comunale) andati a vuoto per ragioni comunque imputabili allinteressato, come quando si è dichiarato disponibile a effettuare direttamente lintervento ripristinatorio e così ha dato causa alla interruzione della demolizione medesima.
Testo:
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