10/02/2015 715 Roma Consiglio di Stato

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Autorità:-- Consiglio di Stato

Data:-- 10/02/2015 -------------- Numero: -- 715 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Sergio De Felice ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giuseppe Severini

Premassima:

Spese per l‘esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate



Massima:
  • Gli atti con cui il Comune liquida unilateralmente i diritti di credito di cui si assume titolare per l’intervento di demolizione di opere edili abusivamente realizzate, e ne intima il pagamento, non avendo natura provvedimentale, rilevano quali meri atti di esercizio di un diritto soggettivo (in tal senso CdS, IV, 25/1/2003, n.361), sicché i destinatari non hanno l’onere di impugnarli dinanzi al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, qual è la materia edilizia ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. f), Cod. proc. amm., rispettando il termine decadenziale previsto per il ricorso avverso i provvedimenti amministrativi.
  • L’art. 29 d.P.R. 6/4/2001, n. 380 prevede che l’autore dell’abuso edilizio sia tenuto alle spese per l‘esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. Si può configurare la sussistenza di questo obbligo di legge non già per lo stretto intervento di effettiva demolizione, ma anche per precedenti interventi (nella specie: di appaltatori dell’amministrazione comunale) andati a vuoto per ragioni comunque imputabili all’interessato, come quando si è dichiarato disponibile a effettuare direttamente l’intervento ripristinatorio e così ha dato causa alla interruzione della demolizione medesima.


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