Ristrutturazione di fabbricati diruti

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Autorità:-- T.A.R. Liguria

Data:-- 20/2/2023 -------------- Numero: -- 228 -------------- Sede: -------------- Genova

Relatore:-- Salvatore Gatto Costantino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giuseppe Caruso

Premassima:

Ristrutturazione di edificio diruto



Massima:
  1. La funzione dell’istituto della demolizione e ricostruzione di edifici diruti, come introdotta – a modifica dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 – dall’art. 30, comma 1, lett. “a” del DL 21 giugno 2013, nr. 69, conv. in l. 2 agosto 2013, n. 98 ed elaborata dalla giurisprudenza è improntata a garantire il contenimento del consumo di suolo, valorizzando anche presenze materiali risalenti, ma ancora capaci (in quanto espressive di una cubatura sia pure dismessa o solo in parte sopravvissuta allo scorrere del tempo e degli elementi) di impegnare il terreno.
  2. La definizione di “edificio diruto” non implica un parametro quantitativo assoluto di quanto dev’essere ancora rimasto della struttura originaria, bensì introduce un parametro funzionale: deve cioè, essere possibile ricostruire il volume, inferendone la dimensione dall’esistente.
  3. Quando sussiste una prova di altezza e profondità del fabbricato, la ricostruzione del volume è certamente possibile, con la conseguenza che l’Ente è tenuto a svolgere l’istruttoria nei termini conseguenziali e determinarsi in conformità.


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