12/02/2015 273 Torino T.A.R. per il Piemonte

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Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte

Data:-- 12/02/2015 -------------- Numero: -- 273 -------------- Sede: -------------- Torino

Relatore:-- Roberta Ravasio ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Vincenzo Salamone

Premassima:

Agibilità e opere di urbanizzazione. L’obbligo di realizzare a scomputo le opere di urbanizzazione è propter rem



Massima:
  • Il certificato di agibilità non è subordinato all’esecuzione e/o all’esistenza di tutte le opere di urbanizzazione, né all’integrale pagamento del relativo contributo, essendo a tal fine necessaria la sola esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, che sono solo quelle indispensabili a dotare le costruzioni dei comforts minimi ed a renderle salubri e dignitose.
  • In occasione del rilascio del certificato di agibilità la verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie può e deve ritenersi limitata alla verifica di conformità dell’opera al progetto licenziato, il quale si presume legittimo e, come tale, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  • La funzione essenziale del certificato di agibilità risiede nel controllo delle condizioni che rendono una costruzione realmente fruibile in condizioni di salubrità, sicurezza, comodità, in modo da assicurare che all’interno di essa la persona possa svolgere una vita dignitosa, coerentemente con il valore che la Costituzione assegna alla persona umana.
  • Se esistono le opere di urbanizzazione primaria, il comune non può rifiutare il certificato di agibilità a causa dell’omesso integrale pagamento degli oneri di urbanizzazione, perché: a) ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario verificare la conformità dell’opera al “progetto” assentito, e non al titolo edilizio: pertanto, anche a voler considerare la determinazione ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione quale condizione di legittimità del titolo edilizio, l’omesso pagamento di essi dovrebbe semmai portare il comune ad esercitare l’autotutela nei confronti del titolo edilizio, e non a bloccare soltanto il certificato di agibilità; la decisione di annullare o revocare in autotutela un titolo edilizio per omesso pagamento degli oneri di urbanizzazione appartiene peraltro alla sfera di discrezionalità del comune, che il più delle volte preferisce agire per il recupero delle somme; b) le opere di urbanizzazione già esistono e quindi la corretta fruizione della nuova costruzione è garantita.
  • La manleva pattizia relativa alla realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione non ha alcuna rilevanza nei rapporti con il Comune, giacché per consolidato orientamento giurisprudenziale tali obblighi hanno natura propter rem e quindi si trasmettono automaticamente ai successivi acquirenti (ex multis: Cass. Civ. sez. II, n 16401/2013; TAR Trentino Alto Adige, sez. I, n. 394/2014) della costruzione. Di conseguenza, anche laddove il lottizzante – venditore si accolli, negli atti di vendita stipulati con i successivi acquirenti, l’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione, tale pattuizione ha rilevanza solo nei rapporti interni tra la società lottizzante e gli aventi causa da essa, ma non rileva nei rapporti tra questi ultimi ed il Comune.
  • L’azione di mero accertamento nel processo amministrativo deve ritenersi ammessa solo in casi tipici (C.d.S. sez. V, n. 231/2013).


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