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Autorità:-- Corte Costituzionale
Data:-- 09/03/2016 -------------- Numero: -- 49 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Giancarlo CORAGGIO ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Marta CARTABIA
Premassima:
è costitusionalmente illegittimo lart. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Massima:
- È giurisprudenza pacifica che, nellambito della materia concorrente «governo del territorio», prevista dallart. 117, terzo comma, Cost., i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale (sentenze n. 259 del 2014, n. 139 e n. 102 del 2013, n. 303 del 2003), e tale valutazione deve ritenersi valida anche per la denuncia di inizio attività (DIA) e per la SCIA che, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012).
- Va subito soggiunto, peraltro, che tale fattispecie ha una struttura complessa e non si esaurisce, rispettivamente, con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di controllo dellAmministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni); una seconda, in cui può esercitarsi lautotutela amministrativa. Non vi è dubbio, infatti, che anche le condizioni e le modalità di esercizio dellintervento della pubblica amministrazione, una volta che siano decorsi i termini in questione, debbano considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché la individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dallAmministrazione successivamente alla maturazione degli stessi. La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tuttuno inscindibile.
- Il suo perno è costituito da un istituto di portata generale quello dellautotutela che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dellaffidamento del privato, dallaltra. Non è un caso, del resto, che è proprio a questa fase della formazione dei titoli in esame che il legislatore abbia dedicato la maggiore attenzione, ritornando più volte sullargomento, al fine di pervenire ad un giusto equilibrio fra le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche maturate a seguito della DIA e della SCIA e le ragioni di tutela dellinteresse pubblico urbanistico. Ne discende che anche per questa parte la disciplina in questione costituisce espressione di un principio fondamentale della materia «governo del territorio».
- Con riguardo alla portata dei «principi fondamentali» riservati alla legislazione statale nelle materie di potestà concorrente, «il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio [ ] deve essere inteso nel senso che luna è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre allaltra spetta lindividuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 272 del 2013 e n. 237 del 2009).
- Ebbene, lart. 84-bis della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, introdotto dallart. 22 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 40, nellattribuire allAmministrazione un potere di intervento, lungi dalladottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale; pertanto viene proprio a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo (sede già di per sé significativa) e cioè il potere residuo dellAmministrazione, a termini ormai decorsi, e il suo ambito di esercizio (in concreto, i casi che ne giustificano lattivazione). Essa, dunque, comporta linvasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e per lunitarietà della disciplina che tale invasione comporta; e ciò tanto più in una materia che, come è noto, e come dimostrano le sue frequenti modifiche, presenta delicati e complessi problemi applicativi.
Testo:
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