Permesso di costruire “in deroga” (sentenza 27/02/2018 n. 270 TAR Torino)

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Autorità:-- Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Seconda

Data:-- 27/02/2018 -------------- Numero: -- 270 -------------- Sede: -------------- Torino

Relatore:-- Ariberto Sabino Limongelli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Carlo Testori

Premassima:

Permesso di costruire “in deroga”



Massima:
  1. Nello speciale procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un permesso di costruire in deroga al PRGC, così come delineato dal combinato disposto degli artt. 5 co. 9 D.L. 70/2011 e 14 del D.P.R.  380/2001, il parere del consiglio comunale è atto meramente endoprocedimentale, e come tale impugnabile unitamente al provvedimento conclusivo, costituito dalla determinazione dirigenziale di rilascio o di diniego del permesso di costruire; e benchè si tratti di un parere obbligatorio e vincolante, e quindi idoneo, ove negativo, a determinare un arresto procedimentale e quindi una lesione immediata della sfera giuridica dell’interessato, ciò, tuttavia, può comportare esclusivamente la facoltà per quest’ultimo di impugnarlo direttamente senza attendere il provvedimento conclusivo, ma non certamente l’obbligo di farlo a pena di decadenza, al punto di precludergli la successiva impugnazione congiunta del diniego conclusivo e del presupposto parere consiliare, secondo principi generali.
  2. L’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 del Testo Unico dell’Edilizia non è applicabile alla fattispecie della richiesta di rilascio di un permesso di costruire “in deroga al vigente PRGC” di cui all’art. 5 co. 9 D.L.  70/2011, dal momento che in tal caso l’amministrazione, lungi dal limitarsi a verificare la mera conformità del progetto edilizio allo strumento urbanistico vigente, è tenuta a valutare, innovativamente e con amplissima discrezionalità, se sussistano i presupposti di interesse pubblico per modificare lo strumento urbanistico vigente.
  3. Il parere del consiglio comunale previsto dall’art. 14 del D.P.R. 380/2011 (norma richiamata dall’art. 5 co. 9 D.L 70/2011) non è soggetto a termini predeterminati, considerata l’ampiezza delle valutazioni di merito affidate all’organo consiliare.
  4. Il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del consiglio comunale (TAR Napoli, Sez. VII, 22 giugno 2016, n. 3180; TAR Catania, sez. II, 15.12.2015, n. 2890). La decisione che ne scaturisce è espressione di discrezionalità molto lata sulla quale il sindacato del giudice deve mantenersi esterno e limitato a vizi sintomatici manifesti, quali l’illogicità o il travisamento del fatto, e non sostitutivo di valutazioni ontologicamente opinabili (TAR Pescara, se. I, 11 dicembre 2017, n. 351).


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