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15/01/2004 9 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 15/01/2004 -------------- Numero: -- 9 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Papiano ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Di Benedetto
Premassima:
Massima:
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Ai sensi dellarticolo 18 della legge n. 10/1977, gli oneri di urbanizzazione di cui ai piani di lottizzazione convenzionata ai sensi dellarticolo 8 della legge n. 765/1967, già approvati alla data del 31/12/1977, non possono essere modificati.
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Dalla normativa urbanistica non emergono, tuttavia, principi idonei ad inibire in assoluto lintroduzione nelle convenzioni di lottizzazione di clausole per ladeguamento degli oneri di urbanizzazione. Anzi, tenuto conto del fatto che le convenzioni di urbanizzazione prevedono la realizzazione dellattività edilizia nel corso del tempo, devono ritenersi conformi a logica e rispettosi del principio di corrispettività, le clausole che prevedono ladeguamento del contributo al valore vigente al momento in cui ne è previsto leffettivo versamento.
Testo:
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