15/01/2004 16 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
Data:-- 15/01/2004 -------------- Numero: -- 16 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad unopera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione possono avere una propria autonomia rispetto allopera cosiddetta principale (nel caso in esame, è stato realizzato, in luogo di un pergolato, un porticato di dimensioni rilevanti, ossia di m. 4,00 di altezza per 11,50 di lunghezza).
La cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” ammette la sanatoria soltanto per le opere realizzate senza concessione ma conformi alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della richiesta del provvedimento di sanatoria.
Essa, dunque, non è consentita se lopera è stata realizzata abusivamente ma, per effetto del mutamento di strumenti urbanistici, risulta regolare in relazione alla sopravvenuta disciplina vigente al momento della richiesta di sanatoria, in quanto la sanatoria giurisprudenziale ha inteso impedire il rischio di eventuali pratiche di salvataggio, in sede locale, di forme di abusivismo edilizio, mediante modifiche a posteriori dello strumento urbanistico.
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca
sentenze e Tar Emilia Romagna