26/07/2002 11101 Roma Corte di Cassazione
Data:-- 26/07/2002 -------------- Numero: -- 11101 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Elefante ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Vessia
Premassima:
Massima:
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della p.a. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.
Le disposizioni degli art. 3 e 4 l. 5 gennaio 1994 n. 37 (recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”), sostitutive degli art. 946 e 947 c.c. – le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dallattività antropica – sono prive di efficacia retroattiva.
Testo:
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