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S.C.I.A. in sanatoria inammissibile dopo l’ordine di demolizione penale

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S.C.I.A. in sanatoria inammissibile dopo l’ordine di demolizione penale

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Autorità:-- Consiglio di Stato, Sezione II

Data:-- 27/11/2025 -------------- Numero: -- 9353 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Francesco Frigida, Consigliere - Antonella Manzione, Consigliere, Estensore - Francesco Guarracino, Consigliere - Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulio Castriota Scanderbeg

Premassima:

È inammissibile la s.c.i.a. in sanatoria presentata dopo il giudicato penale con ordine di demolizione ed è illegittima l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale disposta per inottemperanza a tale ordine.



Massima:

In materia di abusi edilizi, la s.c.i.a. in sanatoria non può essere utilizzata, né qualificata, come strumento di legittimazione postuma di opere già oggetto di condanna penale con ordine di demolizione, poiché l’illecito risulta ormai insanabile e l’istanza è inidonea a sospendere o incidere sull’efficacia della sanzione reale. Ne consegue che è illegittima l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale disposta sul presupposto dell’inottemperanza a un ordine demolitorio proveniente dall’autorità giudiziaria, giacché la sanzione ablativa ex art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppone esclusivamente l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nell’esercizio dei propri poteri repressivi.



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