Ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento della funzione pianificatoria
Data:-- 28/01/2026 -------------- Numero: -- 87 -------------- Sede: -------------- Brescia
Relatore:-- Laura Marchio’, Referendario, Estensore ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mauro Pedron, Presidente
Premassima:
È illegittima la variante al PGT che, nel definire la destinazione post‑estrattiva degli ambiti di cava, impone solo ad alcuni proprietari il recupero agricolo, concentrando altrove i diritti edificatori produttivi senza adeguata giustificazione in termini di caratteristiche dei luoghi o di interessi pubblici, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.
Massima:
In materia di cave, la riappropriazione della funzione pianificatoria da parte del Comune dopo la conclusione del Piano Cave non consente scelte urbanistiche che, nel ridisegnare la destinazione post‑estrattiva degli ambiti, concentrino integralmente i diritti edificatori produttivi in un solo sub‑ambito imponendo all’altro il solo recupero agricolo, quando gli ambiti presentino storia estrattiva analoga, caratteristiche morfologiche e livelli di naturalità sostanzialmente comparabili e le asserite criticità viabilistiche non siano supportate da adeguata istruttoria tecnica; in tale evenienza la disciplina di variante viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento, poiché distribuisce in modo squilibrato gli oneri di rinaturalizzazione e sacrifica senza giustificazione l’affidamento economico del cavatore.
Testo:
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