Ordine di ripristino edilizio: le pronunce cautelari favorevoli sospendono, ma non interrompono, il termine per l’acquisizione comunale.
Data:-- 31/07/2026 -------------- Numero: -- 7 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Fabio Franconiero, Consigliere - Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Luigi Maruotti
Premassima:
Le pronunce giurisdizionali favorevoli al destinatario dell’ordine di ripristino sospendono, ma non interrompono, il termine di novanta giorni ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che riprende a decorrere per il residuo dopo la decisione sfavorevole.
Massima:
Le pronunce cautelari o le sentenze di primo grado favorevoli al destinatario dell’ordine di ripristino sospendono, ma non interrompono, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001; in caso di successiva decisione sfavorevole, il termine riprende a decorrere per la sola frazione residua. Se, invece, il termine è già spirato prima della pronuncia favorevole, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale si produce ope legis e non viene meno per effetto delle successive statuizioni provvisorie.
Testo:
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Edilizia, Inottemperanza, e Ordine di ripristino