Ordine di rimessione in pristino verso il comproprietario superficiario estraneo agli abusi e impossibilitato al ripristino.
Data:-- 24/02/2026 -------------- Numero: -- 331 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ugo di Benedetto
Premassima:
Nel caso di abusi edilizi realizzati da terzi su area recintata e sottratta alla disponibilità del comproprietario superficiario, che si sia attivato con l’ordinaria diligenza verso i responsabili, è illegittima l’ordinanza comunale di rimessione in pristino emessa anche nei suoi confronti, atteso il carattere solo sussidiario dell’obbligo ripristinatorio del proprietario non responsabile.
Massima:
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine comunale di rimessione in pristino, pur avendo natura reale e potendo essere rivolto anche al proprietario o contitolare del diritto reale non responsabile dell’illecito, trova un limite nel principio di responsabilità dettato dalla L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004 e dal D.P.R. n. 380/2001, sicché è illegittima la sua estensione al comproprietario superficiario che: a) risulti estraneo alla commissione degli abusi; b) sia stato spogliato della disponibilità materiale e giuridica dell’area da parte dell’autore delle opere abusive (che ne ha assunto la detenzione esclusiva, recintandola); c) abbia comunque assolto all’onere di ordinaria diligenza, attivandosi nei confronti del responsabile per ottenere la rimozione delle opere e il ripristino dell’accesso al fondo, non potendosi pretenderne l’ulteriore sacrificio economico necessario a riacquistare il possesso del bene al solo fine di eseguire la demolizione.
Testo:
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abusi edilizi e rimessione in pristino