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Nullità parziale delle clausole irragionevoli e sproporzionate dello strumento attuativo.

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Nullità parziale delle clausole irragionevoli e sproporzionate dello strumento attuativo.

Benvenuto
Autorità:-- Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (sezione Seconda)

Data:-- 10/03/2026 -------------- Numero: -- 406 -------------- Sede: -------------- Bologna

Relatore:-- Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ugo Di Benedetto, Presidente

Premassima:

Nel periodo transitorio della l.r. Emilia‑Romagna n. 24/2017, sono nulle le clausole delle convenzioni urbanistiche ex art. 11 l. n. 241/1990 che prevedono la decadenza automatica del PUA (strumento urbanistico attuativo) o termini attuativi eccessivamente rigidi, quando irragionevoli o sproporzionati rispetto a ritardi non imputabili al soggetto attuatore.



Massima:

Nei rapporti convenzionali ex art. 11 l. n. 241/1990 relativi all’attuazione di piani urbanistici attuativi nel periodo transitorio della l.r. Emilia‑Romagna n. 24/2017, è nulla, per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, la clausola che preveda la decadenza automatica del piano per il mero mancato rispetto dei termini attuativi, senza considerare l’imputabilità del ritardo, l’entità della violazione e le cause non riconducibili al soggetto attuatore, dovendosi evitare che l’interesse pubblico all’attuazione del piano risulti irragionevolmente condizionato da eventi estranei alla sua sfera di controllo.

 



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24/2017, 241/1990, e PUA
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