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Limiti del sindacato comunale sui rapporti privatistici ai fini del rilascio del permesso di costruire.

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Limiti del sindacato comunale sui rapporti privatistici ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Benvenuto
Autorità:-- Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, (Sezione Prima)

Data:-- 20/05/2026 -------------- Numero: -- 354 -------------- Sede: -------------- L'Aquila

Relatore:-- Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Maria Abbruzzese

Premassima:

Il permesso di costruire può essere rilasciato anche su istanza di un solo comproprietario, non dovendo il Comune verificare il consenso degli altri né risolvere conflitti privatistici, restando salvi i diritti dei terzi; non è inoltre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai comproprietari o confinanti.



Massima:

In materia edilizia, il permesso di costruire ha natura di atto a rilevanza pubblicistica, volto alla sola verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia, e può essere legittimamente rilasciato anche su istanza di un solo comproprietario, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad accertare il consenso degli altri contitolari o a dirimere controversie di natura privatistica, salvo che emergano evidenti e non controvertibili profili di carenza assoluta di legittimazione, restando i diritti dei terzi tutelabili in sede civile; ne consegue che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ai comproprietari o ai confinanti.



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