Diniego di condono edilizio ex art. 39 L. 724/1994 per difetto di presupposti e della legittimazione attiva.
Data:-- 07/01/2026 -------------- Numero: -- 17 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore - Alessandra Tagliasacchi, Consigliere ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ugo di Benedetto
Premassima:
La formazione del silenzio‑assenso richiede la completezza della documentazione, il pagamento dell’oblazione, dimostrazione della legittimazione attiva del richiedente e la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali della sanatoria, ivi compresa la conformità alla destinazione urbanistica dell’area
Massima:
In tema di condono edilizio ex art. 39 L. 724/1994, la formazione del silenzio‑assenso richiede non solo la completezza della documentazione e il pagamento dell’oblazione, ma anche la dimostrazione della legittimazione attiva del richiedente e la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali della sanatoria, ivi compresa la conformità alla destinazione urbanistica dell’area. Ne consegue che non si forma il titolo tacito quando l’istanza provenga da soggetto privo di prova della propria qualità di legale rappresentante o del consenso del proprietario, ovvero quando il condono sia richiesto per un mutamento di destinazione d’uso da centro sportivo a residenziale in violazione degli obblighi assunti con convenzione di lottizzazione; in tale evenienza l’ordine comunale di demolizione delle opere abusive costituisce atto vincolato e dovuto, conseguente al diniego di condono.
Testo:
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condono edilizio e L. 724/1994