Autotutela edilizia oltre i termini e falso fotografico: il CGA Sicilia richiede l’accertamento penale.
Data:-- 13/07/2026 -------------- Numero: -- 478 -------------- Sede: -------------- Sicilia
Relatore:-- Paola La Ganga ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ermanno de Francisco
Premassima:
Autotutela edilizia oltre il termine ordinario e art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990: la falsa rappresentazione dei fatti richiede, ai fini del superamento del termine, un previo accertamento penale del falso anche quando il provvedimento favorevole sia stato conseguito mediante documentazione fotografica artefatta.
Massima:
Ai fini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio oltre il termine ordinario, l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 va interpretato nel senso che il falso del privato, sia esso veicolato da dichiarazioni sostitutive mendaci sia da falsa rappresentazione dei fatti, deve risultare previamente accertato in sede penale; in difetto di tale accertamento, l’autotutela esercitata oltre il termine è illegittima.
Testo:
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