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Abusi edilizi in area paesaggisticamente e idrogeologicamente vincolata – Onere della prova dell’ante 1967 e doverosità dell’ordine di demolizione.

Studio Legale > Abusi edilizi in area paesaggisticamente e idrogeologicamente vincolata – Onere della prova dell’ante 1967 e doverosità dell’ordine di demolizione.

Abusi edilizi in area paesaggisticamente e idrogeologicamente vincolata – Onere della prova dell’ante 1967 e doverosità dell’ordine di demolizione.

Benvenuto
Autorità:-- Consiglio di Stato, Sezione II

Data:-- 19/01/2026 -------------- Numero: -- 394 -------------- Sede: -------------- Roma

Relatore:-- Carmelina Addesso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Oberdan Forlenza

Premassima:

Abusi in area vincolata – Onere della prova dell’epoca di realizzazione anteriore alla legge n. 765/1967 a carico del privato – Insufficienza di dichiarazioni de relato, perizie ipotetiche e documentazione non univoca – Doverosità dell’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001.

 



Massima:

In tema di repressione degli abusi edilizi, l’onere di provare la realizzazione dell’opera in epoca anteriore alla legge n. 765/1967 grava integralmente sul privato e richiede una documentazione rigorosa, certa e univoca, non essendo sufficienti né dichiarazioni de relato, ancorché recepite in atti notarili, né perizie fondate su meri racconti o su documentazione fotografica successiva al 1967, sicché, in difetto di tale prova, l’amministrazione ha il dovere di ordinare la demolizione del manufatto sine titolo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.



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