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30/12/2008 4753 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 30/12/2008 -------------- Numero: -- 4753 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Gabriella De Michele ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giovanni Ruoppolo
Premassima:
Differenza tra ristrutturazione e nuova costruzione
Massima:
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Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dellAbbadessa è un atto di pianificazione territoriale, da intendere quale strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare immediata efficacia precettiva anche nei confronti di singoli soggetti privati interessati alledificazione, con prevalenza sulle competenze dei comuni in materia urbanistico-edilizia, data la priorità assegnata anche a livello costituzionale alla tutela dellambiente (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 10.8.1988, n. 976 e 15.3.2007, n. 1269; TAR Emilia Romagna, Parma, 23.5.2007, n. 310).
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La trasformazione di due manufatti agricoli in villa ad uso residenziale, con accorpamento di volumi e parziale spostamento dellarea di sedime, esula dalla nozione di ristrutturazione, sia come attualmente definita dallart. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo Unico dellEdilizia), sia in rapporto alla elaborazione giurisprudenziale, riferita al previgente art. 31, comma 1, lettera d), l. 457/1978. Ciò che distingue, infatti, gli interventi di tipo manutentivo e conservativo da quelli di ristrutturazione è, indubbiamente, il carattere innovativo di questultima in ordine alledificio preesistente; ciò che contraddistingue, però, la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma in questultimo caso con ricostruzione, se non fedele (termine espunto dallattuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. per il principio, comunque pacifico, Cons. St., sez. IV, 28.7.2005, n. 4011; Cons. St., sez. VI, 9.9.2005, n. 4668; Cons. St., sez. V, 29.5.2006, n. 3229; Cons. St., sez. V, 30.8.2006, n. 5061; Cons. St. sez. IV, 26.2.2008, n. 681; Cons. St., sez. V, 4.3.2008, n. 918; Cons. St., sez. IV, 16.6.2008, n. 2981).
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