30/07/2004 2338 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
Data:-- 30/07/2004 -------------- Numero: -- 2338 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Trizzino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
1. La costituzione della società di trasformazione urbana può precedere lindividuazione delle aree.
2. Lattività di trasformazione urbana è unattività complessa allinterno della quale vi può essere anche una componente di lavori pubblici; tale attività, globalmente intesa, può essere qualificata come servizio pubblico incidente sullintera collettività ed è quindi disciplinata in linea principale dalle norme sui servizi pubblici e, secondariamente ed eventualmente da quelle sui lavori pubblici.
3. Loperazione di trasformazione urbana viene a collocarsi tra la pianificazione urbanistica e lattività edilizia e, pertanto, nella ricostruzione normativa delle norme di riferimento per lattività di trasformazione urbana va considerata la commistione fra problematiche edilizie, sui lavori pubblici, sullesproprio e urbanistiche.
4. Con circolare 11.12.2000 il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che la società di trasformazione urbana rappresenta lo strumento appropriato per consentire allente locale di riqualificare i centri urbani provvedendo a mezzo di tali società e quindi attraverso una partecipazione diretta (non affidata alla approvazione di piani particolareggiati di iniziativa privata o di piani di lottizzazione) alla predisposizione della progettazione urbanistica esecutiva.
5. Tale progettazione può apportare limitate modifiche alle previsioni di piano regolatore generale per quanto riguarda il dispositivo zonizzativo, ovvero le tipologie edilizie; peraltro la predisposizione di una progettazione attuativa è necessaria solo se loperazione di trasformazione urbana interessa aree che lo richiedono, diversamente si procederà richiedendo direttamente il titolo concessorio per procedere allesecuzione dei lavori.
6. La S.T.U. è da considerarsi, quindi, uno strumento di urbanistica operativa, che consente alle amministrazioni di passare dalla disponibilità di strumenti di piano a quella della loro attuazione, associando gli operatori privati nella fase della progettazione urbanistica esecutiva o in quella della progettazione definitiva, con modalità originali e specifiche. La legge prevede che il compito della S.T.U. debba essere quello di progettare e realizzare gli interventi di trasformazione urbana. Nonostante la genericità del termine “progettare”, i progetti in questione possono essere anche quelli relativi alla pianificazione urbanistica esecutiva, relativi pertanto alla fase immediatamente successiva allapprovazione del piano regolatore generale e delle sue varianti. È possibile che la progettazione sia limitata alla sola elaborazione dei progetti edilizi.
7. Rientra tra i compiti della società anche lindividuazione di un percorso progettuale e di gestione “globale” dellintervento, comprensivo degli aspetti finanziari.
8. Poiché la società di trasformazione può, indifferentemente, esplicare attività di progettazione e realizzazione degli interventi ovvero attività di sola progettazione per lindividuazione della normativa applicabile dovrà considerarsi anche la natura dellattività economica esercitata: 1) normativa in materia di appalti di servizi quando lattività consista nella sola progettazione con affidamento dei lavori a soggetti terzi; 2) normativa in materia di opere pubbliche quando sia la stessa Società di trasformazione a eseguire gli interventi.
Testo:
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