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29/11/2013 1034 Brescia T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 29/11/2013 -------------- Numero: -- 1034 -------------- Sede: -------------- Brescia
Relatore:-- Francesco Gambato Spisani ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mario Mosconi
Premassima:
Non sussiste il diritto di scomputare da quanto dovuto a titolo di contributo spese di urbanizzazione quanto versato a titolo di monetizzazione di standard.
Massima:
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Fra i contributi per spese di urbanizzazione e i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard vi è una diversità ontologica. Infatti, i contributi della prima specie sono dovuti per realizzare dette opere senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita larea interessata allimminente trasformazione edilizia, e quindi, per così dire, a titolo di contributo per i costi generali del Comune; i contributi della seconda specie per contro riguardano aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria allinterno della specifica zona di intervento, ovvero i costi specifici inerenti allintervento stesso. In tale ordine di idee, quindi, non vi è giustificazione alcuna a scomputare dai primi limporto dei secondi, trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che lamministrazione deve sopportare per la sostenibilità dellintervento.
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La ricostruzione con ampliamento di un edificio, la quale porti a realizzare un edificio più ampio e funzionale, va assoggettata a contributo come se si trattasse di opera nuova, dato che il carico urbanistico del nuovo manufatto va valutato tenendo conto della sua consistenza complessiva, e non è a priori riducibile alla somma del carico urbanistico dellorganismo preesistente e di quello corrispondente alla nuova superficie.
Testo:
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