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29/11/2011 6296 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 29/11/2011 -------------- Numero: -- 6296 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Francesca Quadri ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Stefano Baccarini
Premassima:
Risarcimento danni da prescrizioni edilizie illegittime
Massima:
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Il termine di decadenza di 120 giorni (decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo) previsto dallart. 30 del c.p.a. non è applicabile ad una fattispecie risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore (16 settembre 2010) Ne discende che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dellinteresse pretensivo diretto ad ottenere una concessione edilizia è ammissibile se proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dellart. 2947 cod. civ., pure in assenza della previa domanda di annullamento dellatto lesivo.
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Non è esigibile, affinchè il comportamento del creditore sia ritenuto conforme allordinaria diligenza, il necessario esperimento da parte sua degli ordinari rimedi giurisdizionali di impugnazione: ciò sarebbe contrario alla ratio della norma di cui allart. 30, che ha escluso la necessità di previa impugnazione dellatto ai fini dellammissibilità dellazione di risarcimento del danno patrimoniale, nonché alla lettera del comma 3, che chiaramente si riferisce a “strumenti di tutela”, non già di “tutela giurisdizionale” e comunque non li considera ineluttabili (“anche attraverso ”). E sufficiente che lamministrazione sia stata messa in condizione, tramite un apposito “avviso di danno” consistente nellinvito allautotutela, di ritornare sul proprio atto, assolvendo, in un regime di risarcibilità della lesione dellinteresse legittimo, lobbligo (o, meglio, lonere) di annullamento dufficio dellatto illegittimo (art. 21-nonies l. 241/1990), al fine di evitare di incorrere nella condanna al risarcimento del danno anche per le spese ulteriori sostenute dal privato (Cass. Sez. III, 3 marzo 2011, n. 5120).
Testo:
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