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29/10/2009 645 Pescara T.A.R. per l’Abruzzo

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29/10/2009 645 Pescara T.A.R. per l’Abruzzo

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Autorità:-- T.A.R. per l'Abruzzo

Data:-- 29/10/2009 -------------- Numero: -- 645 -------------- Sede: -------------- Pescara

Relatore:-- Luigi Ranalli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Michele Eliantonio

Premassima:

Tettoia in legno (m 7,5 x 4,70)



Massima:
  1. Una tettoia in legno delle dimensioni di m 7,5 x 4,70, posta a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia non può considerarsi né opera di “ristrutturazione edilizia” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n.380/2001, né di “nuova costruzione” ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g.. La tettoia non può, quindi, essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n.380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera. La sanzione applicabile e’, quindi, quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n.380/2001 e non la demolizione prevista dal precedente art.33.


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