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29/01/2008 255 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 29/01/2008 -------------- Numero: -- 255 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Aureli ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Lodi
Premassima:
Volumetria realizzabile in caso di frazionamenti
Massima:
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Unarea già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dellulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione allintera superficie dellarea (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui lulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 12 luglio 2004 n. 5039).
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Ai fini del calcolo della volumetria realizzabile non rileva la circostanza che lunico fondo del proprietario sia stato suddiviso in catasto in più particelle, dovendosi verificare lesistenza di più manufatti sul fondo delloriginario unico proprietario (cfr. CdS, sez. V, 26 novembre 1994 n. 1382).
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Allorché unarea edificabile venga successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile ai sensi della normativa urbanistica nellintera area permane invariata, con la duplice conseguenza che, nellipotesi in cui sia stata già realizzata sul fondo originario una costruzione, i proprietari dei vari terreni, in cui detto fondo è stato frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che residua tenuto conto delloriginaria costruzione e in proporzione della rispettiva quota di acquisto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 1987 n. 91).
Testo:
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