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28/06/2005 5370 Roma T.A.R. per il Lazio
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Lazio
Data:-- 28/06/2005 -------------- Numero: -- 5370 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Quiligotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulia
Premassima:
Decadenza della concessione edilizia
Massima:
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La decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine prefissato, a norma dellart. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, è un istituto giuridico fondato sullelemento oggettivo del decorso del tempo e, ai sensi dellart. 4, 4º comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10, i predetti termini indicati nellatto sono intesi a dare certezza temporale allattività edificatoria; detto istituto è rivolto, previo accertamento dello stato dellattività costruttiva alla scadenza del termine suddetto, solo a dare certezza di una situazione già prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 aprile 2004, n. 7513).
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Il termine per linizio dellattività edificatoria non è suscettibile nè di sospensione nè di interruzione e non è, pertanto, prorogabile; se, infatti, scaduto il termine di validità del titolo autorizzatorio, lattività di trasformazione edilizia non è ancora iniziata, prevale lesigenza di consentire, nel preminente interesse pubblico, la rivalutazione della perdurante conformità dellintervento assentito alla vigente normativa urbanistica, esigenza, che, invece, nellottica del legislatore, si attenua in presenza di unattività edilizia già iniziata, benché non terminata per fatti indipendenti dalla volontà del costruttore (T.A.R. Sardegna, 6 agosto 2003, n. 1001).
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La proroga del termine di inizio lavori non è giuridicamente configurabile per alcun motivo, neppure per motivi inerenti allo stato di salute del titolare del titolo edificatorio.
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La decadenza della concessione edilizia non dipende da un atto amministrativo, costitutivo o dichiarativo, ma dal semplice fatto dellinutile decorso del tempo; essa opera di diritto, con la conseguenza che il provvedimento, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi “ex se” con linutile decorso del termine.
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Ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza dalla concessione edilizia, leffettivo inizio dei lavori relativi deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento allentità ed alle dimensioni dellintervento edificatorio programmato ed autorizzato, allo scopo di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione dellopera progettata (Consiglio Stato, sez. V, 16 novembre 1998, n. 1615).
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L inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del concessionario di realizzare il manufatto assentito, non essendo sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione. (Consiglio Stato, sez. V, 22 novembre 1993, n. 1165).
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L inizio dei lavori non si configura con la sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto lorganizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dellopera. (Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5242).
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La declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima solo ove il titolare della concessione abbia eseguito “lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge” (Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 1992, n. 1006) oppure lo sbancamento interessi unarea di vaste proporzioni (Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 1996, n. 535).
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La circostanza che sia stata data comunicazione dellinizio dei lavori non è idonea ad attestare leffettivo inizio degli stessi, in assenza di positivi riscontri materiali al riguardo; ed altrettanto è a dirsi per la nomina del direttore dei lavori.
Testo:
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