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27/11/2010 8298 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 27/11/2010 -------------- Numero: -- 8298 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Diego Sabatino ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gaetano Trotta
Premassima:
Prova dell’epoca del cambio di destinazione duso (da artigianale a luogo di culto)
Massima:
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In tema di ripartizione dellonere della prova sulla data della realizzazione di unopera edilizia, vale il principio generale per cui onus probandi incubit ei qui dicit, previsto dallart. 2697 del codice civile, in base al quale Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, con speciale riguardo alla realizzazione di opere in tempo utile per poter fruire del condono edilizio, si è affermato che è onere del privato fornire la prova sulla data di ultimazione dellabuso, in quanto la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dellintero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato è normalmente in grado di esibire idonea documentazione comprovante lultimazione dellabuso (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45; Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440).
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Un contratto di locazione e la circostanza che nei locali venisse esercitata lattività associativa non sono sufficienti a dimostrare la data del cambio di destinazione duso (da artigianale a luogo di culto). Tali elementi nulla dicono in merito alla data di realizzazione delle opere mediante le quali si è esplicato il mutamento di destinazione duso. La prova su tale circostanza, stante il disposto normativo dellart. 2697 del codice civile, come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza, deve essere fornita in maniera completa ed esaustiva dal soggetto che è in possesso degli elementi concreti di riscontro (quali, ad esempio, la documentazione contabile relativa ai lavori stessi).
Testo:
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