07
Novembre
0
Comments
27/10/2005 1594 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 27/10/2005 -------------- Numero: -- 1594 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Calderoni ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Condono edilizio – prova della data di realizzazione dell’abuso
Massima:
-
Nella disciplina del condono edilizio introdotta dalla legge 47/1985 spetta al richiedente, n solo lonere di allegare, ma anche di fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto alla data del 1 ottobre 1983 (ad esempio, con significative fotografie, ricevute di pagamento riguardanti la fornitura di energia elettrica, di gas, bollette telefoniche, ricevute riguardanti materiali di costruzione, ecc.). Se il richiedente non è in grado di fornire tale documentazione, la domanda di condono va respinta.
-
Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dellavvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. In base all art. 2700 Cod. civ., latto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal P.U., riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari. [Nel caso di specie, la dichiarazione dirigenziale 27.4.1988 richiamata nel diniego di condono edilizio, riferisce un preciso fatto obiettivo (esecuzione della veranda nella primavera del 1986), che doveva essere contestato con lapposito strumento della querela di falso, non essendo sufficienti a confutarlo gli ordinari modi probatori].
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca