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27/05/2013 13091 Roma Corte di Cassazione
in Sentenze
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Autorità:-- Corte di Cassazione
Data:-- 27/05/2013 -------------- Numero: -- 13091 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Cultrera ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Carnevale
Premassima:
La convenzione urbanistica non è un contratto di diritto privato
Massima:
- La convenzione urbanistica non ha natura di negozio giuridico di diritto privato e non è, pertanto, assimilabile ad un contratto. Essa, inserendosi nel procedimento amministrativo col quale si esercita il potere pubblicistico di assetto territoriale da parte del Comune, resta nel versante pubblico della cura dellinteresse urbanistico, finendo con il costituire, al tempo stesso, presupposto per lemissione del successivo provvedimento comunale di concessione e parte del contenuto di tale provvedimento, per quanto riguarda gli obblighi assunti dai privati. Di conseguenza, la convenzione stipulata tra un Comune ed un privato costruttore con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si sia obbligato ad effettuare determinati adempimenti nei confronti dellente pubblico, non costituisce un contratto di diritto privato, e dunque latto dobbligo che la consacra non può avere natura di contratto preliminare poiché latto di trasferimento successivo non è assimilabile ad una compravendita.
Testo:
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