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27/02/2008 41 Roma Corte Costituzionale
in Sentenze
Benvenuto
Autorità:-- Corte Costituzionale
Data:-- 27/02/2008 -------------- Numero: -- 41 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Gallo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Bile
Premassima:
Edificabilità ai fini ICI
Massima:
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Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dellart. 36, comma 2, del d.l. 4/7/2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006, n. 248 (secondo cui unarea è edificabile se classificata come tale dal p.r.g., anche in difetto dello strumento attuativo), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e affidamento dei cittadini nella certezza giuridica. E del tutto ragionevole, infatti, che il legislatore: a) attribuisca alla nozione di area edificabile significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva leffettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; b) muova dal presupposto fattuale che unarea in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come edificabile da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; c) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dellimponibile dellICI, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali.
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La potenzialità edificatoria dellarea, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dellart. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dalla eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dellacquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2005; ordinanze n. 173 del 2003; n. 481 e n. 311 del 2002).
Testo:
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