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26/11/2009 792 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 26/11/2009 -------------- Numero: -- 792 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Caso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Permesso di costruire in deroga (una moschea in zona artigianale)
Massima:
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Per la legittimazione ad adire il giudice amministrativo, lo stabile collegamento territoriale con la zona interessata dallattività edilizia assentita deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dellistante, quale diretta conseguenza della realizzazione dellintervento contestato, il che postula che, per effetto della realizzazione della costruzione, la situazione, anche urbanistica, dei luoghi assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico (v. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004 n. 4790); poiché nel caso di specie è stato posto a fondamento del ricorso il pregiudizio che ai valori urbanistici della zona artigianale in questione deriverebbe dallinsediamento di un edificio di culto idoneo ad incidere sul carico urbanistico del territorio circostante, è da ritenere sufficiente lubicazione di un immobile nella medesima zona urbanistica, anche se non nelle immediate vicinanze delledificio oggetto dellintervento edilizio, per individuare nei relativi proprietari un apprezzabile interesse a vedere caducati i titoli abilitativi di che trattasi.
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Lintervento edilizio che comporti una variazione di destinazione duso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici; se, pertanto, la planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla metà della superficie totale disponibile ed espressamente destinato a sala riunioni dedicata ai fedeli oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca , se ne deve necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali; in definitiva, le concrete caratteristiche dei locali indipendentemente dalle intenzioni espresse dagli interessati e cioè lobiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi è in sé sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; non è neppure rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato lintero spazio a disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa cristiana.
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Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono allimpostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici onde rientrano tra le prescrizioni derogabili solo le norme di dettaglio che non involgono i criteri di impostazione e le linee direttrici dello strumento urbanistico . Anche secondo la disciplina regionale E.R. (ai sensi dellart. 15 della legge reg. n. 31 del 2002 Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni duso ammissibili, la densità edilizia, laltezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi strumenti attuativi ) la deroga è consentita unicamente nel novero delle diversificate destinazioni duso ammesse dal piano regolatore allinterno delle singole destinazioni urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto rapporto tra destinazioni duso dei singoli beni e destinazioni di zona (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2006 n. 875). Indipendentemente, allora, dallassenza di unespressa autorizzazione a destinare limmobile ad edificio di culto, il permesso di costruire in deroga nella circostanza rilasciato non può in ogni caso essere inteso come titolo legittimante una destinazione duso («Uie») non rientrante tra quelle ammesse dalla normativa di piano nella «zona produttiva di completamento – ZP3», ai sensi dellart. 44 del r.u.e.
Testo:
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