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25/11/2008 5811 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
Benvenuto
Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 25/11/2008 -------------- Numero: -- 5811 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Salvatore Cacace ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Luigi Cossu
Premassima:
Natura giuridica della denuncia di inizio attività
Massima:
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La D.I.A. costituisce autorizzazione implicita alleffettuazione dellattività edilizia, con la conseguenza che i terzi possono agire innanzi al Giudice amministrativo, per chiederne lannullamento, avverso il titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine, entro cui lAmministrazione può impedire gli effetti della d.i.a.” per chiederne lannullamento (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 5.4.2007, n. 1550 e sez. V, 20.1.2003, n. 172).
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A fronte della comunicazione dellinteressato che, ad una certa data (non anteriore ai trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste) inizierà una certa attività, se entro 30 giorni decorrente da tale comunicazione lAmministrazione non ne inibisce la prosecuzione (con un atto che ha natura di accertamento dei motivi giuridico-fattuali ostativi allo svolgimento dellattività e, dunque, del tutto analogo ad un provvedimento di diniego di un atto autorizzatòrio dellattività medesima, sì che deve ritenersi in tal caso applicabile il disposto dellart. 10-bis della legge n. 241/90 e che invece, verificandosi in tale ipotesi una sorta di inversione procedimentale, non necessita di previa comunicazione dellavvio del procedimento: Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7359), il titolo si consolida, salvo lintervento successivo di interdizione dellattività, che può intervenire in tutti i casi di accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti, al cui possesso lordinamento di settore subordini lespletamento dellattività medesima (Cons. St., IV, 26 luglio 2004, n. 5323).
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Il suddetto atto di comunicazione dellavvio dellattività, a differenza di quanto accade nel caso del c.d. silenzio – assenso, disciplinato dallart. 20 l. 241-1990, non è una domanda, ma una informativa, cui è subordinato lesercizio del diritto.
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Il provvedimento si forma con lesperimento di un ben delineato mòdulo procedimentale, allinterno del quale la D.I.A. costituisce pur sempre una autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dellintervento, sulla quale la P.A. svolge una attività eventuale di controllo, al tempo stesso prodromica e funzionale al formarsi, a séguito del mero decorso di detto periodo di tempo (e non, dunque, delleffettivo svolgimento della attività medesima), del titolo necessario per il lecito dispiegarsi della attività del privato.
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Anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, lAmministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri espressione dellesercizio di una attività di secondo grado (estrinsecantisi nellannullamento dufficio e nella révoca, a proposito dei quali va peraltro rilevato che, nellipotesi in cui la legittimità dellopera edilizia dipenda da valutazioni discrezionali e di merito tecnico che possono mutare nel tempo, il potere di autotutela, esercitabile con riferimento ad una d.i.a. anche quando sia ormai decorso il termine di decadenza per lesercizio dei poteri inibitori ex art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/01, deve essere opportunamente coordinato con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dellattività amministrativa); mentre i terzi, che si assumano lesi dal silenzio prestato dallAmministrazione a fronte della presentazione della d.i.a., si graveranno legittimamente non avverso il silenzio stesso, ma, nelle forme dellordinario giudizio di impugnazione, avverso il titolo, che, formatosi e consolidatosi nei modi di cui sopra, si configura in definitiva come fattispecie provvedimentale a formazione implicita.
Testo:
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