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24/08/2005 1556 Modena Tribunale di Modena

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24/08/2005 1556 Modena Tribunale di Modena

Benvenuto
Autorità:-- Tribunale di Modena

Data:-- 24/08/2005 -------------- Numero: -- 1556 -------------- Sede: -------------- Modena

Relatore:-- Gentili ------------------------ -------------- Presidente: -------------- *

Premassima:

Massima:

L’ art. 843 c.c. prescrive che il proprietario deve consentire l’accesso al proprio fondo da parte del vicino per l’esecuzione di lavori. In tale diritto è ricompresa anche la possibilità di depositare cose o materiali strumentali alla costruzione e, altresì, di rimuovere gli ostacoli ivi esistenti, con obbligo di ripristino una volta terminata la necessità (cfr. Cass. 26.10.1979 n. 5616; Cass. 29.11.1974 n. 3909).
Il proprietario che deve consentire l’accesso del vicino ha diritto ad una indennità, derivante dalla liceità dell’attività esercitata dalla controparte (accesso e passaggio), e non un vero e proprio risarcimento. Nell’indennità non può essere ricompreso alcun lucro cessante, ma solo il danno emergente.
Il proprietario del fondo, che deve consentire l’accesso ed il passaggio, non è tenuto in alcun modo ad un facere, ma soltanto ad un pati.



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