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Novembre
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24/05/2005 1006 Milano T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 24/05/2005 -------------- Numero: -- 1006 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- De Berardinis ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Radesi
Premassima:
Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Massima:
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Lart 3 l. 47/1985 è stato abrogato dallart. 136, comma 2, lett. f) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a far data dal 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 380 cit.: cfr. art. 2 del d.l. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 1° agosto 2002, n. 185). Da tale data, con lentrata in vigore del d.P.R. n. 380/2001, sono divenute, quindi, vigenti le nuove e più ridotte sanzioni previste dallart. 42 del menzionato d.P.R. per il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione, come stabilite dallart. 27, comma 17 della l. n. 448/2001.
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Se il soggetto titolare di una concessione edilizia ha stipulato polizza fideiussoria priva del beneficio di preventiva escussione dellobbligato principale, in virtù di quanto disposto dallart. 1227, secondo comma, c.c., che pone a carico del creditore i danni che questi avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza, non può farsi luogo allapplicazione delle sanzioni previste dallart. 3 della l. n. 47/1985 ove lAmministrazione creditrice, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non si sia attivata per tempo per richiedere allistituto garante il pagamento delle somme dovutele (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2003, n. 585; id., 10 gennaio 2003, n. 32). (Nel caso di specie, il Comune di Milano non ha preventivamente provveduto ad incamerare la fideiussione, ma ha provveduto direttamente ad irrogare la sanzione al debitore principale. In tal modo, però, alla luce della regola giurisprudenziale appena citata, lAmministrazione ha violato i doveri di correttezza e buona fede su di essa incombenti ai sensi dellart. 1227 c.c., con il corollario dellillegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione).
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