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24/03/2010 728 Milano T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Lombardia
Data:-- 24/03/2010 -------------- Numero: -- 728 -------------- Sede: -------------- Milano
Relatore:-- Silvia Cattaneo ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Arosio
Premassima:
Restituzione delle somme pagate in caso di rinuncia al permesso di costruire o di decadenza del titolo edilizio
Massima:
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Allorché il privato rinunci al permesso di costruire o anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio – per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate – sorge in capo alla p.a. lobbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15-12-2006, n. 890; CdS, sez. V, 22-2-1988, n. 105). Il contributo concessorio è, difatti, strettamente connesso allattività di trasformazione del territorio, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa cosicché limporto versato va restituito (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1995, n. 894; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 12 marzo 2008, n. 2294).
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Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, come è accaduto nel caso di specie in cui è stato edificato solamente un capannone industriale e non anche un edificio uso ufficio, come, invece, previsto nel titolo edilizio. Sia la quota per oneri di urbanizzazione – che compensa laggravio del carico urbanistico della zona indotto dalla nuova costruzione – che la quota per costo di costruzione – che si giustifica per laumentata capacità contributiva del titolare ed è pertanto commisurata al valore economico del costo di costruzione, determinato sulla base di parametri generali sono, difatti, correlati, sia pur sotto profili differenti, alloggetto della costruzione: la realizzazione solamente di uno dei due edifici oggetto del permesso di costruire non può che comportare una riduzione dellaggravio del carico urbanistico della zona e manifestare una minore capacità contributiva rispetto allipotesi in cui entrambe le opere assentite fossero edificate. Lavvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite da un permesso di costruire comporta, pertanto, il sorgere in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.
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Ai sensi dellart. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte della p.a. del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali o per lentrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti. La prescrizione non può iniziare a decorrere da un momento, quello del rilascio del titolo edilizio, in cui il diritto alla restituzione del contributo non è ancora sorto non essendosi ancora verificati i fatti impeditivi della edificazione sopra richiamati.
Testo:
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