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23/08/2012 1454 Brescia T.A.R. per la Lombardia
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per la Lombardia
Data:-- 23/08/2012 -------------- Numero: -- 1454 -------------- Sede: -------------- Brescia
Relatore:-- Mauro Pedron ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mauro Pedron
Premassima:
Contributo di costruzione relativo ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge
Massima:
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La legge 122/1989 ha introdotto per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali tre importanti innovazioni: (1) lart. 2 comma 2 ha incrementato la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici (il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dallart. 41-sexies comma 1 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo aggiunto dallart. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1mq/10mc); (2) lart. 9 comma 1 ha stabilito il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; (3) lart. 11 comma 1 ha esteso ai parcheggi pertinenziali il regime di gratuità proprio delle opere di urbanizzazione ex art. 9 comma 1-f della legge 10/1977.
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La gratuità deve essere estesa anche ai nuovi edifici, dove la dotazione minima è comunque obbligatoria. La soluzione preferibile appare quella dellapplicabilità del beneficio a tutte le costruzioni, esistenti e di nuova realizzazione, in quanto la presenza di una superficie minima destinata a parcheggio soddisfa allo stesso modo linteresse pubblico grazie a spese di investimento sostenute dai privati: riscuotendo anche gli oneri concessori i comuni otterrebbero un arricchimento non giustificato.
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La gratuità non riguarda i parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge: essendo già assicurato lobiettivo posto dal legislatore non vi sono ragioni per imporre ai comuni di rinunciare ai corrispettivi collegati alledificazione. Sotto questo profilo la qualificazione dei parcheggi come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 rimane circoscritta, in mancanza di una specifica norma espansiva, entro i confini della pertinenzialità tracciati dallart. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942.
Testo:
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