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23/08/2010 915 Reggio Calabria T.A.R. per la Calabria
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per la Calabria
Data:-- 23/08/2010 -------------- Numero: -- 915 -------------- Sede: -------------- La D.I.A. non ha natura provvedimentale implicita, trattandosi al contrario di un atto del privato
Relatore:-- Giuseppe Caruso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Ettore Leotta
Premassima:
La D.I.A. non ha natura provvedimentale implicita, trattandosi al contrario di un atto del privato
Massima:
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La D.I.A. non ha natura provvedimentale implicita, trattandosi al contrario di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.A.R. Lazione a tutela del terzo che si ritenga leso dallattività svolta sulla base della D.I.A. non è, quindi, lazione di annullamento, ma lazione di accertamento dellinesistenza dei presupposti della D.I.A. Tale azione (che sebbene non espressamente prevista trova il suo fondamento nel principio delleffettività della tutela giurisdizionale sancito dallart. 24 della Costituzione) va proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lg.vo n. 80/1998, nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla D.I.A. (verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dalleventuale sentenza di accoglimento), in contraddittorio con il denunciante, che assume la veste di soggetto controinteressato (perché leventuale accoglimento della domanda di accertamento andrebbe ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica).
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La sentenza che accerta linesistenza dei presupposti della D.I.A. ha effetti conformativi nei confronti dellamministrazione, in quanto le impone di porre rimedio alla situazione nel frattempo venutasi a creare sulla base della D.I.A., segnatamente di ordinare linterruzione dellattività e leventuale riduzione in pristino di quanto nel frattempo realizzato. Detto potere, in quanto volto a dare esecuzione al comando implicitamente contenuto nella sentenza di accertamento, deve essere esercitato a prescindere sia dalla scadenza del termine perentorio previsto dallart. 19 l. 241/1990, per ladozione dei provvedimenti inibitori – repressivi, sia dalla sussistenza dei presupposti dellautotutela decisoria richiamati sempre dallart. 19, cit. Non si tratta, invero, né di un potere di autotutela propriamente inteso (e, quindi, non richiede alcuna valutazione sullesistenza di un interesse pubblico attuale e concreto prevalente sullinteresse del privato), né del potere inibitorio tipizzato dallart. 19 della legge n. 241/1990 (per il quale è previsto il termine perentorio). Si tratta, al contrario, di un potere che ha diversa natura e che trova il suo fondamento nelleffetto conformativo del giudicato amministrativo, da cui discende, appunto, il dovere per lamministrazione di determinarsi tenendo conto delle prescrizioni impartite dal giudice nella motivazione della sentenza (v., in termini, C.S. n. 2139/2010).
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Per la realizzazione di due vani in struttura metallica leggera sul lastrico solare delledificio esistente, destinati a giardino dinverno e locale tecnico (per il posizionamento di un lavabo e di unautoclave) non hanno natura pertinenziale e sono volte a soddisfare esigenze non transitorie, sicché abbisognano di permesso di costruire. Al riguardo, la giurisprudenza è costante in tal senso, anche per semplici tettoie, ritenendo che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dellimmobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione alledificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando cioè per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nelledificio principale o della parte dello stesso cui accedono. (v., per tutte, T.A.R. Campania, II, 29 gennaio 2009, n. 492, Id., 6 novembre 2008, n. 19292; C.S., V, 28 marzo 2008, n. 3323).
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