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22/06/2005 2310 Torino T.A.R. per il Piemonte
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte
Data:-- 22/06/2005 -------------- Numero: -- 2310 -------------- Sede: -------------- Torino
Relatore:-- Goso ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gomez de Ayala
Premassima:
Pertinenze.
Massima:
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Lavvenuta presentazione della domanda di sanatoria edilizia da parte del ricorrente non rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso principale proposto contro lordine di demolizione, atteso che il rigetto della medesima domanda comporta il riavvio delliter procedimentale relativo alla misura sanzionatoria.
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Lart. 10, comma 1 T.U. n. 380 del 6/6/2001 e succ. mod. subordina a permesso di costruire, tra gli altri, gli interventi di nuova costruzione.
Gli interventi edilizi che non richiedono il previo rilascio del permesso di costruire sono realizzabili mediante DIA ex art. 22, comma 1. In questi casi, lomissione della denuncia non comporta la rimozione o demolizione dellopera, ma lapplicazione di una sanzione pecuniaria nella misura prevista dallart. 37. -
Lascrivibilità di unopera alla categoria delle pertinenze non soggette a permesso di costruire richiede la sussistenza di due requisiti: essa deve costituire effettivamente pertinenza delledificio principale, in quanto destinata al servizio ovvero allornamento del medesimo, e il suo volume deve essere contenuto entro il 20% di quello delledificio principale.
Testo:
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