07
Novembre
0
Comments
22/06/2005 2303 Torino T.A.R. per il Piemonte
in Sentenze
Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per il Piemonte
Data:-- 22/06/2005 -------------- Numero: -- 2503 -------------- Sede: -------------- Torino
Relatore:-- Baglietto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Gomez de Ayala
Premassima:
Vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale.
Massima:
-
A norma dellart. 19 L. 6/8/1967 n. 765, le distanze stabilite dal D.M. 1/4/1968 n. 1444, emanato in attuazione dello stesso art. 19, non si applicano alle strade vicinali soggette a pubblico transito, sempre che esse non risultino iscritte in alcuna delle categorie delle strade demaniali elencate dagli artt. 1, ss. L. 12/2/1958 n. 126.
-
La circostanza che una strada privata sia gravata da servitù di uso pubblico non vale di per sé a determinarne lappartenenza al demanio stradale. Pertanto anche quando la strada vicinale è esterna al perimetro dellabitato, essa sfugge comunque alla disposizione dellart. 4 D.M. 1/4/1968 n. 1444.
-
In tema di sanatoria di abusi edilizi in applicazione della L. 28/2/1985 n. 47, la natura del vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale differisce a seconda che le opere edilizie abusive siano state realizzate prima o dopo limposizione del vincolo. Infatti la possibilità di sanatoria, previa acquisizione del parere previsto dallart. 32 legge citata, è ammessa soltanto nel primo caso, mentre essa resta esclusa nella seconda ipotesi, a sensi del successivo art. 33, comma 1, lett. d).
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca