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21/11/2008 4565 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 21/11/2008 -------------- Numero: -- 4565 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Pasi ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Mozzarelli
Premassima:
Autorizzazione commerciale e abusi edilizi
Massima:
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Nessuna inottemperanza sanzionabile è configurabile a carico del soggetto sulla cui proprietà abbia in parte sconfinato labuso edilizio, al quale non sia stata notificata lordinanza di demolizione.
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Alla individuazione delle aree da acquisire può legittimamente provvedersi in sede di acquisizione gratuita, essendo sufficiente nellordine di ripristino il preavviso della sanzione prevista per linottemperanza (cfr. art. 7 L.47/85, applicabile ratione temporis, Cons. Stato, VI, 98/04 e V, 341/00).
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Il provvedimento di acquisizione adottato il 2-10-2003, non incorre nella sospensione ex lege dei procedimenti sanzionatori, operante, ai sensi del combinato disposto dellart.44 l. n.47/85, dellart.8/4° c. del D.L. 146/85 (conv. con legge 298/85), e dellart. 32/commi 25 e 28 del D.L. 30/9/2003, n.269, dalla data di entrata in vigore di questultimo e fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di condono, e cioè dal 2/10/2003 al 313/2004. Infatti il DL 30/9/2003, n.269, è entrato in vigore, per espressa disposizione del suo articolo 53, il giorno stesso della pubblicazione in G.U., e cioè il 2/10/2003. Ne segue che, in applicazione dei consueti principi generali sul computo dei termini, la sospensione opera dal 2/10/2003 al 31/3/2004, escluso il giorno di decorrenza e compreso quello di scadenza del termine, e che dunque la contestata acquisizione è stata legittimamente disposta dal Comune di Copparo entro la mezzanotte dal 2/10/2003. Sono, invece, illegittime perché adottate in pendenza della sospensione ex lege dal 2/10/2003 al 31/3/2004, le sanzioni rispettivamente ripristinatorie e pecuniaria, adottate nei giorni 18 e 19/10/2003.
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E infondata la tesi secondo cui lautorizzazione commerciale, essendo contingentata solo per numero e non per superficie, sarebbe indifferente a qualsiasi variazione, anche in aumento, di questultima. Al contrario, lart. 3, comma 2, l. 287/91, stabilisce espressamente che: Lautorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Linibitoria che abbia per oggetto soltanto lattività eccedente lautorizzazione, è conforme allart. 17 del TULPS del 1931, che prevede appunto lordine di cessazione dellattività di somministrazione non autorizzata e, quindi, nei limiti in cui non lo è.
Testo:
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