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21/09/2005 1539 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 21/09/2005 -------------- Numero: -- 1539 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Condono edilizio – decorrenza del termine di 120 giorni ex art. 35, comma 2, l. 47/1985
Massima:
- Larticolo 35, secondo comma, l. 47/1985 prevede che: “Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente allentrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento“. Il riferimento alla parte interessata comporta che il suddetto termine decorre soltanto dalla comunicazione personale da parte dellAmministrazione. Non può, pertanto, ritenersi equipollente alla comunicazione personale la notificazione della sentenza che ha annullato la precedente concessione edilizia, da parte del legale della controinteressata (e non da parte del Comune) che, su proprio ricorso, aveva ottenuto lannullamento della precedente concessione edilizia in sanatoria.
Testo:
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