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21/08/2008 9953 Napoli T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 21/08/2008 -------------- Numero: -- 9953 -------------- Sede: -------------- Napoli
Relatore:-- Pasanini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Nappi
Premassima:
Non occorre il permesso di costruire per una struttura in legno e ferro di mq. 25 x 2,40 di altezza a sostegno di tenda retrattile.
Massima:
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Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dellimmobile cui accedono. (Nel caso di specie si trattava di una struttura in legno e ferro di mq. 25 x 2,40 di altezza a sostegno di tenda retrattile).
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E’ irrilevante la sussistenza del vincolo paesaggistico, se lopera non ha determinato alcun incremento di volume, né tantomeno di volume utile, tale da potere incorrere nel divieto di cui allart. 167, comma 4°, lett. a), del Decreto Legislativo n. 42/2004. (Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che si tratti di un volume <<privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinato a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico funzionali della costruzione stessa>>. Cfr., in tal senso, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 2451).
Testo:
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