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21/06/2008 1988 Salerno T.A.R. per la Campania
in Sentenze
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Autorità:-- Tar per la Campagna
Data:-- 21/06/2008 1 -------------- Numero: -- 1988 -------------- Sede: -------------- Salerno
Relatore:-- Gaudieri ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Portoghese
Premassima:
Danni da ritardato rilascio del permesso di costruire
Massima:
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In applicazione dellart. 1227, comma 2, del codice civile, non spetta il risarcimento del danno asseritamente derivato dal ritardato rlascio di un permesso di costruire, se i ricorrenti non hanno stigmatizzato il comportamento omissivo dellamministrazione comunale, con gli strumenti consentiti dallordinamento, in materia di silenzio inadempimento, ed hanno perciò prestato acquiescenza al comportamento inerte e/o dilatorio del comune (cfr Cons. St. n. 957/04; n. 371/07).
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In coerenza con lorientamento giurisprudenziale maggioritario, va posta a carico dellinteressato la prova del danno subito, posto che di regola gli elementi probatori del pregiudizio sofferto sono nella esclusiva disponibilità del ricorrente: nel giudizio risarcitorio, pertanto, non può valere il criterio del principio di prova, essendo necessaria invece una prova piena e completa (Consiglio Stato, sez. VI, 12 marzo 2004 n. 1261). Come gia affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2003 n. 4460, grava sulla parte ricorrente lonere di dimostrare un danno certo nella sua verificazione e di fornire i criteri di quantificazione dello stesso, spettando un largo intervento di controllo e integrazione alla C.T.U. destinata alleffettiva quantificazione dellazione risarcitoria.
Testo:
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