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21/03/2005 1949 Roma T.A.R. per il Lazio
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per il Lazio
Data:-- 21/03/2005 -------------- Numero: -- 1949 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Cogliani ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Giulia
Premassima:
Massima:
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In forza dellart. 31 comma 2, l. 28 febbraio 1985 n. 47, per il quale in caso di opere interne ad edifici già esistenti si richiede che le stesse siano state completate funzionalmente, per ottenere il condono dellabusivo mutamento della destinazione duso di un immobile è sufficiente che lo stesso sia stato “completato funzionalmente” entro il termine del 1° ottobre 1983, vale a dire che entro tale data (anche se le attività costruttive siano ancora in corso) limmobile deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito (Consiglio Stato, Sez. V, 14 luglio 1995, n. 1071). Non appare, invece, necessario che di fatto sia svolta lattività cui è teso il mutamento.
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Il mutamento di destinazione di un locale, avente accesso sul cortile condominiale, dapprima destinato a parcheggio con vincolo ex art. 18 della l. 765/1967 (giusto atto dobbligo del 1970 delloriginario proprietario) e poi adibito a magazzino, non preclude il rilascio del provvedimento di condono, non rientrando tale ipotesi fra quelle previste dallart. 33 l. 47/1985, salvi eventuali profili risarcitori, nei confronti delloriginario costruttore – venditore, relativamente alla posizione dei terzi condomini, da tutelarsi in sede civilistica.
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Dopo lentrata in vigore dellart. 26, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio, persiste per il costruttore lobbligo di dotare ledificio di spazi da destinare a parcheggio ( nelle proporzioni stabilite dallart. 18 della l. 6 agosto 1967 n. 765) ed il divieto per chiunque di mutare la destinazione di tali spazi. E, peraltro, consentito al proprietario, in applicazione dellart. 818, comma 2, c.c., di disporre di tali spazi anche separatamente dagli appartamenti. (v., sul punto, Tribunale Foggia 15 gennaio 1986).
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