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21/01/2005 12 Parma T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 21/01/2005 -------------- Numero: -- 12 -------------- Sede: -------------- Parma
Relatore:-- Giovannini ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Cicciò
Premassima:
Massima:
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L’iscrizione delle strade vicinali negli elenchi comunali non ha efficacia costitutiva riguardo alla loro destinazione pubblicistica.
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Luso pubblico delle strade vicinali, specie ove il loro tracciato si addentri allinterno di zone montane impervie, di per sé non viene meno per effetto della impraticabilità parziale o totale dei percorsi al carreggio, in quanto, per mantenere detta funzione pubblicistica, risulta sufficiente la presenza, anche non frequente, di transito pedonale, purchè esso sia esercitato da parte della generalità degli abitanti e per qualsiasi loro utilità contingente.
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Affinché si produca la sdemanializzazione tacita riguardo allordinario regime di un bene demaniale o di un bene privato destinato alluso pubblico non è sufficiente che lamministrazione proprietaria se ne disinteressi, omettendo anche di prestarvi una seppure minima attività di manutenzione, ma è necessario che dal complessivo comportamento della stessa altro non possa oggettivamente dedursene se non la volontà di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione nonchè di rinunciare definitivamente al suo ripristino.
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Lomessa tenuta degli elenchi comunali è circostanza che, di per sé, non implica la volontà dellAmministrazione Comunale di rinunciare definitivamente alloriginario uso pubblico della strada vicinale.
Testo:
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