20/07/2004 2035 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
Data:-- 20/07/2004 -------------- Numero: -- 2035 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Testori ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Perricone
Premassima:
Massima:
1. E nullo, per difetto del requisito, prescritto dallart. 1346 cod. civ., della determinatezza o determinabilità, il patto contenuto nellart. 2, lett. c), della convenzione di lottizzazione stipulata il 2 marzo 1976 tra il Comune di Carpi ed il sig. D.L., che prevedeva la cessione da parte del lottizzante alla predetta Amministrazione Comunale “di terreno destinato dal P.R.G. a verde pubblico e strade per complessivi mq. 9886 ”, in parziale assolvimento dellonere di lire 20.620.500 quale quota parte delle spese necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. La generica previsione convenzionale dellobbligo di cessione di un terreno pari a mq. 9886 non contiene, infatti, alcun elemento utile a individuare il terreno stesso, in violazione dellart. 1346 c.c.
Testo:
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