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Ottobre
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20/04/2004 558 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
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Autorità:-- Tar Emilia Romagna
Data:-- 20/04/2004 -------------- Numero: -- 558 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Massima:
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Costituisce un presupposto sostanziale della formazione del silenzio -assenso previsto dalla normativa regionale in materia di stazioni radio base di telefonie mobile, lavvenuta presentazione del programma annuale delle installazioni.
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Compete alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di “obiettivi di qualità” che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni allutilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dellinteresse regionale e locale alluso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori – soglia stabiliti dallo Stato.
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I provvedimenti del Comune debbono sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non possono determinare limpossibilità della localizzazione stessa. In ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003 e 331 del 6 novembre 2003, va garantito il “giusto” contemperamento tra lesigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile, il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio.
Testo:
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