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Novembre
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15/05/2006 2696 Roma Consiglio di Stato
in Sentenze
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Autorità:-- Consiglio di Stato
Data:-- 15/05/2006 -------------- Numero: -- 2696 -------------- Sede: -------------- Roma
Relatore:-- Carlotti ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Elefante
Premassima:
Riccione – Rimozione del vincolo alberghiero
Massima:
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E illegittimo il P.R.G. di Riccione nella parte in cui subordina la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera a condizioni ulteriori e diverse rispetto allunica prevista dalla normativa statale e regionale di riferimento, cioè la non convenienza economica della gestione.
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La non convenienza economica della gestione deve essere apprezzata in termini oggettivi, ancorando cioè la valutazione delle effettive potenzialità economiche dellazienda alle sue peculiari caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali, a nulla rilevando, per contro, le soggettive capacità organizzative dellimprenditore.
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I comuni godono di unampia discrezionalità nellindividuare i parametri idonei a rappresentare i fattori più significativi di detta capacità produttiva, fatta salva lintrinseca ragionevolezza della selezione degli indici della redditività potenziale, dovendo trattarsi di elementi realmente e palesemente sintomatici di redditività.
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I requisiti della non adiacenza ad esercizi alberghieri contermini e della non disponibilità di un lotto di pertinenza superiore ai 600 mq., ai quali il PRG di Riccione condiziona la rimozione del vincolo alberghiero, non presentano un collegamento diretto ed immediatamente percepibile con la valutazione della convenienza economica della gestione.
Testo:
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