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15/01/2005 143 Lecce T.A.R. per la Puglia
in Sentenze
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Autorità:-- T.A.R. per la Puglia
Data:-- 15/01/2005 -------------- Numero: -- 143 -------------- Sede: -------------- Lecce
Relatore:-- Moro ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Speranza
Premassima:
Massima:
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I volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.
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Per volumi tecnici, ai fini dellesclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire laccesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
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I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili dabitazione o dassolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dellaltezza e delle distanze ragguagliate allaltezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.
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Allorché un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorchè designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato ad ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dellaltezza e delle distanza ragguagliate allaltezza.
Testo:
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