07
Novembre
0
Comments
14/11/2005 1637 Bologna T.A.R. per l’Emilia Romagna
in Sentenze
Benvenuto
Autorità:-- T.A.R. per l'Emilia Romagna
Data:-- 14/11/2005 -------------- Numero: -- 1637 -------------- Sede: -------------- Bologna
Relatore:-- Di Benedetto ------------------------ -------------- Presidente: -------------- Papiano
Premassima:
Lottizzazione abusiva
Massima:
-
Lart. 18 l. 47/1985 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, cosiddetta materiale, relativa allinizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, cosiddetta formale, che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già verificati i presupposti con il frazionamento o la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, lubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (Cds, sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1283; Cds, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5849).
-
La lottizzazione abusiva formale (o negoziale), richiede la mera presenza di elementi precisi ed univoci da cui si possa ricavare agevolmente lintento di asservire alledificazione, per la prima volta, unarea non urbanizzata. A tale fine non è necessario che gli elementi indicati dallart. 18 l. 47/85 siano tutti contemporaneamente presenti, in concorso tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nellelencazione non tassativa della citata disposizione (cfr. Cds, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; Cds, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 335).
Testo:
Non era la Sentenza che cercavi?
Continua La ricerca